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martedì 17 aprile 2012

(Scheda 23) Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti.

Osteomielite… possibilità di annoverare tale patologia tra le malattie invalidanti
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Di Giuseppe Pinna, S. O. S. - “Osteomielitici d’Italia” - Onlus  «Centro Servizi Informativi On-line per Osteomielitici».
Anche se noi già sappiamo che le Osteomieliti croniche sono fra le patologie le cui prestazioni risultano 
esenti dal pagamento della quota di partecipazione
PRESTAZIONI PROPOSTE AL VAGLIO DEL MINISTERO
Velocità di sedimentazione
PCR
Fibrinogeno
Emocromo
Anamnesi e valutazioni definite brevi
Batteri antibiogramma di coltura
Esame colturale del sangue
Rx convenzionale segmentaria del distretto interessato
Fistologragia dell’arto superiore
Fistolografia dell’arto inferiore
Fistolografia
Risonanza magnetica nucleare muscoloscheletrica senza o con contrasto
Scintigrafia delle ossa
Scintigrafia ossea o articolare segmentaria
Scintigrafia ossea o articolare polibasica
COMUNQUE SIA, QUESTA TIPOLOGIA DI ESAMI, SONO GIA' DI PER SE, AL MOMENTO DELL'INFORTUNIO O DELL'INCIDENTE, ESENTI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE; SOPRATTUTTO ALLA LUCE DEL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DEL CONSEGUENTE ACCOMPAGNAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE n. 104.

Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante  norme  di individuazione delle malattie croniche e invalidanti.


 
DECRETO 21 maggio 2001, n. 296
Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999,n. 329,recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.


Vigente al: 15-04-2012 
   
           IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, concernente "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449", con particolare riguardo all'articolo 5, ove è previsto che il Ministro della Sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 com- ma 3, della legge 23 agosto 1988 n.400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esen- zione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti.
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1999 n. 329, "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124", pubblicato nel supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999 ed in particolalare l'articolo 6, laddove si dispone che l'aggiornamento sia effettuato secondo le previsioni dell'articolo 59 comma 50 lettera f della la legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ritenuta l'opportunità di aggiornare il decreto ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 e le elencazioni ivi allegate, tenendo conto anche di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai diversi soggetti interessati. 
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 12 luglio 2000.
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1 febbraio 2001.
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001.
Vista la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100.1/2112-G/2643, dell'11 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento
Art. 1.
1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento re- cante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi del- l'articolo 5 comma 1 lettera a, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", è modificato conformemente all'allegato 1, che forma parte integrante del presen- te regolamento.
2. Gli assistiti già in possesso di un attestato di esenzione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999 n. 329, hanno diritto a fruire delle nuo- ve prestazioni in esenzione, per le condizioni e malattie individuate nell'al- legato 1 al presente regolamento, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
In relazione alle condizioni di esenzione modificate dal presente decreto, le re- gioni stabiliscono i tempi per l'adeguamento dei relativi attestati di esenzione e le aziende unità sanitarie locali provvedono al conseguente aggiornamento delle attestazioni già rilasciate.
3. Le stesse aziende unità sanitarie locali assicurano la comunicazione ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dei contenuti del presente re golamento e delle specifiche modalità di applicazione. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Roma, 21 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi 
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Sanità, foglio n. 110.



Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato 1




























Allegato 2
























Allegato 3
























Allegato 4
Allegato 5



























 Allegato 6


 Allegato 7




 Allegato 8







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